martedì 9 luglio 2013

I punti principali della legge 68/99

Collocamento mirato e obbligo delle «quote» per i datori di lavoro.  L'inserimento al lavoro dei disabili è previsto dalla legge 68/99, che fissa la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. La normativa, in particolare, si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile.
La legge 68/99 si applica quindi alle persone invalide per il lavoro, con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Inail, in base alle disposizioni vigenti; alle persone non vedenti o sorde; alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

STRUMENTI - Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici, e di supporto, che permettono di valutare, adeguatamente, le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative, e di inserirle nel posto più adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; e di un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

LE LISTE - La legge 68/99 prevede che alcuni organismi individuati dalle regioni provvedano, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti. Oltre che all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. In particolare, le aziende interessate all'assunzione di lavoratori disabili possono rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro, o al centro per l'impiego competente. Per quanto riguarda i soggetti disabili interessati all'inserimento lavorativo possono iscriversi nell'elenco dei disabili della provincia di competenza, previsto dalla legge 68/99, ed essere così inseriti nella graduatoria unica.

Fonte: Adnkronos

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