giovedì 2 febbraio 2017

Analisi della bozza del nuovo decreto legislativo sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Il 14 gennaio il Governo ha avviato la procedura di approvazione di un nuovo decreto legislativo recante “norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.

Ecco un riepilogo dei vari articoli


L’inclusione scolastica (artt. 1 e 2)

L’inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e si realizza nell’identità dell’istituzione scolastica, impegnandone tutte le componenti che concorrono ad assicurare il successo formativo degli studenti.

Prestazioni e competenze (art. 3)

Con l’art. 3 viene effettuata una ricognizione dei compiti assegnati a ciascun Ente preposto a garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.

Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica (art. 4)

La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica diventa parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche. All’Invalsi viene affidato il compito di definirne gli indicatori.

Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale (art. 5)

La certificazione di handicap rimane di competenza sanitaria. Sono invece accorpati i due passaggi successivi: la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale

Commissioni mediche e quantificazione delle risorse di sostegno didattico (art. 6)

La nuova composizione delle Commissioni mediche è la seguente: un medico specialista in medicina legale, uno specialista in pediatria e uno specialista in neuropsichiatria infantile; le Commissioni sono integrate dal medico lNPS.

Aboliti i GLH d’istituto, la competenza della quantificazione delle risorse di sostegno didattico passa dai dirigenti scolastici ai Gruppi per l’inclusione scolastica di nuova istituzione.

Procedura per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità (art. 7)

La domanda per l’accertamento della disabilità va presentata all’INPS.

La nuova procedura solleva la famiglia da alcune incombenze burocratiche, che saranno demandate al medico di base e alla scuola.

Il Gruppo per l’inclusione territoriale – GIT (art. 8)

I Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica sono sostituiti dai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT), istituiti a livello di Ambito territoriale e composti da un dirigente tecnico o un dirigente scolastico e due docenti (uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo).

II progetto individuale (art. 9)

SI prevede che, nell’ambito delle azioni per inclusione scolastica, il progetto individuale definisca e quantifichi i servizi socio-assistenziali alla persona e individui le amministrazioni competenti all’erogazione.

Il Piano per l’inclusione (art. 10)

Il dirigente scolastico elabora la proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti.

Piano educativo individualizzato (art. 11)

Confermata la normativa sul PEI che realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell’interazione; nella scuola del secondo ciclo individua gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Ruoli per il sostegno (art. 12)

In base alla normativa attuale non esistono i ruoli di sostegno. Con la nuova disciplina sono istituite le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

Formazione iniziale dei docenti di sostegno:

Gli articoli 13 e 14 del provvedimento individuano due distinti percorsi formativi, uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

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Formazione in servizio del personale della scuola (art. 15)

Nell’ambito del Piano nazionale di formazione (c. 124 della legge n. 107/2015) sono assicurate le attività formative per la realizzazione degli obiettivi dell’inclusione scolastica.

Continuità didattica (art. 16)

Viene esplicitato il principio della continuità didattica a favore degli alunni con disabilità certificata.

Fonte: orizzontescuola.it

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