giovedì 7 dicembre 2017

Revisione delle invalidità

Rivedibilità handicap/invalidità: chi ha diritto all’esonero. Cosa significa che il verbale scade? Quali sono i casi e le patologie che danno diritto all’esonero dalle visite di revisione in caso di invalidità civile e o handicap?


Le visite di revisione sono controlli finalizzati ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari, alle quali possono essere chiamati gli invalidi civili o le persone con handicap  che godono delle prestazioni e delle agevolazioni derivanti da ciò. Perciò, tanto la persona con invalidità civile, tanto quella con handicap certificato possono essere sottoposte a rivedibilità, e si dovranno nuovamente presentare a visita presso la Commissione. 

LA VERIFICA DEI REQUISITI 
La persona può essere chiamata a visita di revisione quando la sua patologia non sia stabilizzata, e la commissione medica che l’ha valutata  in sede iniziale di accertamento sanitario per l’invalidità abbia ritenuto che la patologia o la menomazione potesse cambiare nel tempo, evolvendo. In questo caso il verbale riporterà una data di scadenza, alla quale è necessario sottoporsi a nuova visita per la verifica dei requisiti e quindi mantenere i benefici derivanti.

CHI CHIAMA A VISITA 
La Legge n.114/2014 ha attribuito all’INPS la gestione delle visite di revisione. E’ l’INPS quindi che convoca a visita di rivedibilità, e saranno quindi le Commissioni mediche dell’Inps ad esprimere il giudizio sulla permanenza o meno del grado di invalidità già accertato (qui un nostro articolo sulle novità semplificazioni) L’art. 25 della  Legge 114/14 prevede che, nel caso di visite di revisione, gli invalidi civili e le persone con handicap conservino tutti i diritti acquisiti in materia prestazioni e agevolazioni fino alla visita di revisione e al nuovo verbale. 

L’ESONERO  
La legge prevede però che in presenza di determinate patologie (stabilite dal Decreto 2 agosto 2007) la persona sia esonerata da visite di revisione. A stabilirlo è il comma 3 dell’art. 6 della legge 9 marzo 2006, n.80 (che sostituiva il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388): I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. 
Su questa prescrizione il legislatore è successivamente tornato, con la più recente Legge n.114/2014 (art. 25, comma 8) , sopprimendo l’intero periodo che si riferiva a patologie stabilizzate con indennità di accompagnamento o di comunicazione. 
Ad essere eliminato è il periodo fra parentesi: [I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.] (4) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione

Questo significa che, in presenza di determinate patologie  (quelle stabilite dal Decreto 2 agosto 2007, di cui parliamo qui sotto), anche se non siamo titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, siamo esonerati dalla visita di revisione. 

QUALI SONO LE PATOLOGIE ESONERATE – Il decreto che rende attuativo l’art. 6 della L. 80/2006 appena citato è il Decreto 2 agosto 2007, il quale contiene la lista delle patologie che danno diritto all’esonero da visite di revisione e controllo, oltre a dare indicazioni sulla documentazione da produrre in merito: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”. Le persone colpite da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante. Tra le patologie, sono inserite insufficienze cardiache refrattarie a terapia, insufficienze respiratorie con necessità di ossigenoterapia o ventilazione meccanica, e altre, fino a un totale di dodici. 

MINORI 
Per i minori di 18 anni titolari di idennità di accompagnamento o comunicazione, nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, la Legge 114/2014 stabilisce che  al raggiungimento della maggiore età, si prevede la sola necessità dell'accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari, e in automatico. Se però nel verbale è indicata una scadenza, coincidente con il compimento della maggiore età, la visita è da effettuarsi in ogni caso. 

SE CHIAMANO COMUNQUE A VISITA 
Nel caso in cui riceviamo chiamata a visita di controllo o revisione anche se la nostra è  una patologia tra quelle esonerate(elencate nel decreto ministeriale), siamo tenuti in ogni caso a presentarci.  Sarà eventualmente in sede di valutazione medica che potremo far valere il nostro diritto. Ricordiamo infatti che la non presentazione a visita (senza motivo dimostrato) comporta la perdita dei benefici. 
Fonte:: disabili.com

PER SAPERE DI PIU'


«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla) 
Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: info@storiadeisordi.it 
"Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità", ideato, fondato e diretto da Franco Zatini